Quando nel dopoguerra si riunirono i padri costituenti decisero di mettere al centro non più lo stato ma l’uomo, il cittadino e lo sviluppo della persona umana. Il completo sviluppo della persona umana come il fine della Costituzione Italiana e venne usato l’aggettivo “umana” perchè durante il conflitto della seconda guerra mondiale vennero perpetrati dei crimini contro l’umanità talmente efferati e si erano assunti comportamenti riprovevoli verso il genere umano per cui forte e pressante fu il sentimento di umanità che in qualche misura ha costellato l’intera Costituzione. Furono inseriti dei diritti per garantire la centralità dell’uomo e il suo sviluppo, diritti legati alla natura e quindi universali. Diritti insiti nell’uomo, considerati con il termine anteriori, che vengono prima dello stato, della famiglia e della comunità e quando si è dovuto esprimere il concetto di libertà si è tenuto conto del concetto di Cartesio “Cogito ergo sum” (io sono e quindi esisto) la più grande percezione di libertà: il pensiero.
La libertà è insopprimibile ecco perchè viene prima dello stato. Lo stato e le istituzioni diventavano lo strumento che si deve conformare all’uomo, all’essere umano e condurre l’uomo allo sviluppo dandogli dignità attraverso il lavoro.
Solo con il lavoro l’uomo perde la sua condizione di schiavitù e diventa indipendente, autonomo e quindi può esprimere il suo pensiero. Difatti l’ articolo 1 della Costituzione Italiana testualmente recita: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.“
Tutto il diritto che prende le mosse dal lavoro si esplica attraverso la libertà e la libertà non è null’altro che il diritto, il diritto è un’espressione di libertà, la quale è antitetica al concetto di emergenza, perché l’emergenza è qualcosa che in ragione di se stessa occlude la libertà.
In tanti pensano che lo stato di emergenza sia previsto dalla Costituzione, ma non è così. La Costituzione Italiana e tutte le costituzioni europee che vennero varate più o meno nello stesso periodo non inserirono nei loro precetti l’emergenza. Inserirono degli strumenti aventi forza di legge – i Decreti Legge – emanati dal Governo laddove ci sono urgenze, necessità.
L’emergenza è disciplinata dalla legge ordinaria – la numero 225/1992 – che ne stabilisce la durata e i requisiti necessari. La legge 225/92 definisce le attività di protezione civile: oltre al soccorso e alle attività volte al superamento dell’emergenza, anche la previsione e la prevenzione. Il sistema non si limita quindi al soccorso e all’assistenza alla popolazione, ma si occupa anche di definire le cause delle calamità naturali, individuare i rischi presenti sul territorio e di mettere in campo tutte le azioni necessarie a evitare o ridurre al minimo la possibilità che le calamità naturali provochino danni.
La deliberazione spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri su proposta del Premier oppure di un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con questa si conferisce al capo del dipartimento per la protezione civile il potere di ordinanza nelle zone interessate dall’emergenza che possono essere singoli comuni, città, regioni, aree delimitate o l’intero Paese. Inizialmente la durata dello stato di emergenza era di 180 giorni al massimo, prorogabili per ulteriori 180 giorni; poi il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 ne ha raddoppiato i limiti: si è passati da 12 mesi al massimo prorogabili per altri 12 mesi, per un totale di 2 anni. In pratica termini e durata sono stati raddoppiati. Allo scadere del tempo massimo, o prima se le condizioni lo consentono, lo stato di emergenza cessa con l’emanazione di un’ordinanza “di chiusura”. Questa serve a disciplinare il ritorno alla normalità e il ripristino delle funzioni dell’autorità ordinariamente competente. La fine dell’emergenza non è mai automatica ed è sempre subordinata ad un atto specifico che ne segna la chiusura definitiva anche se è spirato il termine massimo.
Va da se che per stato di emergenza si intente una situazione provvisoria, come va da se che nessun diritto può ledere altri diritti costituzionalmente riconosciuti.
La libertà è un diritto insopprimibile perchè nasce con l’uomo. Nasce prima che l’uomo si organizza nel primo nucleo sociale:la famiglia, che è la prima comunità e poi si organizza attraverso strutture democratiche. Ecco perchè i nostri Padri Costituenti hanno previsto lo stato al servizio dell’uomo, che si conforma all’uomo e non viceversa come accadeva nei totalitarismi; perchè se lo stato limita e si pone in posizione centrale rispetto all’uomo si travalica il senso della democrazia, non è più l’uomo al centro. Non è più l’uomo che attraverso i suoi strumenti ordinari detta le prescrizioni e delimita attraverso la libertà di fare delle scelte quello che è il raggio di azione ma è lo stato che in modo autoritario detta delle prescrizioni che limitano la libertà dell’uomo.
Angelo Risi
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